Come vivaisti forestali predisponiamo, ai fini della fornitura di materiale di moltiplicazione , per ogni contratto di coltivazione, una “Scheda di coltivazione” che riporterà tutte le informazioni dei lotti coltivati a partire dal reperimento del materiale di moltiplicazione. Tale documento sarà a disposizione del committente che potrà effettuare controlli sulla coltivazione.
La “Scheda di coltivazione” riporterà, per ciascun lotto, l’indicazione del popolamento di provenienza (Comune, località, estremi del certificato principale di identità per le specie comprese nell’allegato 1 al D.Lgs 386/2003) del materiale di moltiplicazione impiegato.
È possibile stipulare dei contratti di coltivazione, della durata di uno – due anni, per la coltivazione di specifiche partite di piante. In questo caso il vivaio si impegna a produrre determinati quantitativi di piante con caratteristiche definite e l’acquirente si impegna al ritiro del materiale vivaistico al termine del periodo di coltivazione.
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Art. 4 – Modalità di esecuzione della fornitura.
Il produttore:
- si impegna a fornire le piante nei quantitativi e nei termini previsti dall’Allegato 2 A “Elenco specie oggetto di fornitura” garantendo la qualità colturale stabilita;
- fornisce la documentazione relativa alla provenienza del materiale (per le specie appartenenti all’allegato I del Lgs 386/2003 il cartellino) e allo stato fitosanitario ai sensi del D. lgs 19/2021 (Passaporto delle piante)
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Il trasporto dovrà essere effettuato con tutti gli accorgimenti necessari a garantirne la vitalità,la forma e la qualità sanitaria.
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♦ La scadenza per la creazione del contratto di produzione
In generale, per essere fattibile nelle migliori condizioni, il contratto deve essere formalizzato e firmato al più tardi a gennaio per la consegna nel settembre dello stesso anno. In alcuni casi speciali (a seconda delle fonti di semi o dell’età delle piantine richieste), potrebbe essere necessario finalizzare il contratto in autunno N, per la consegna in autunno N+1.


